Associazione culturale “Assemblea Olivet Italia”
STATUTO
Articolo 1 – Denominazione, sede, durata e finalità non lucrativa.
È costituita l’associazione culturale “Assemblea Olivet Italia” con sede legale in Roma, via Gerace n. 1 int, 16.
L’Associazione non ha fini di lucro e la sua durata è illimitata.
Articolo 2 – Finalità
L’Associazione ha finalità culturali di tipo religioso, nasce come una missione dell’Olivet Assembly del Regno Unito, si propone di organizzare e realizzare in Italia iniziative volte a diffondere la cultura cristiana evangelica, tra cui lo studio delle Sacre Scritture e la proclamazione del Vangelo nel solco di un’attività missionaria per la diffusione della fede cristiana.
Articolo 3 – Attività strumentali e connesse.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione, potrà tra l’altro:
- compiere studi e ricerche ed organizzare corsi, seminari, master;
- costituire gruppi di studio, di preghiera e di attività missionaria;
- promuovere, organizzare e gestire seminari, corsi di formazione, manifestazioni, mostre, fiere, convegni, pubblicazioni, missioni, itinerari religiosi e di turismo religioso, istituire premi e borse di studio e tutte quelle iniziative idonee al raggiungimento delle sue finalità;
- curare l’attività editoriale mediante la stampa e sul web, per meglio diffondere la Parola del Vangelo;
- servirsi di tutti i mezzi della comunicazione sociale ritenuti opportuni per informare della propria attività e utilizzare ogni tipo di media e di tecnologie educative per promuovere la cultura e la formazione spirituale e religiosa;
- stipulare convenzioni, accordi e contratti con scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, con istituti di istruzione e formazione, con università e istituti di ricerca, pubblici e privati;
- stabilire e mantenere rapporti di informazione e collaborazione, nonché stipulare contratti, accordi, convenzioni e protocolli d’intesa con Enti pubblici e privati, in particolare con il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’ Interno;
- stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e partecipare, direttamente o indirettamente, a progetti finanziati o promossi dagli organismi dell’Unione Europea o da quelli a questi afferenti;
- stipulare contratti, accordi, convenzioni, protocolli d’intesa e partecipare, direttamente o indirettamente, a progetti e programmi finanziati o promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite o dagli organismi a questa afferenti;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l’espletamento della propria attività;
- stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, quali ad esempio l’assunzione di prestiti e mutui, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- amministrare e gestire beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o beni acquisiti a qualunque titolo;
- stipulare polizze assicurative e acquisire strumenti finanziari;
- costituire o partecipare a fondazioni, associazioni, club, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento delle finalità e degli scopi dell’Associazione;
- predisporre e attuare tutte le misure di sicurezza, anche informatica, atte a consentire l’ordinato svolgimento delle attività istituzionali.
In via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, volta al perseguimento delle finalità e degli scopi istituzionali propri, l’Associazione, in misura non prevalente, potrà altresì:
- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitale e di fondazioni;
- svolgere, in via accessoria e strumentale, ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4 – Fondo di gestione.
Il Fondo di Gestione dell’Associazione è costituito:
- dalle quote annuali versate dai membri;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell’Associazione medesima;
- dai contributi e dai finanziamenti provenienti dall’Olivet Assembly;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici, dai membri dell’Associazione, siano essi persone fisiche o giuridiche sia italiane che estere, ovvero da enti ed organismi internazionali;
- da eventuali contributi e finanziamenti attribuiti dagli organismi dell’Unione europea o a questa afferenti;
- dalle rendite provenienti da trust, di diritto italiano o estero;
- dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione dell’Associazione saranno impiegati per il funzionamento dell’Associazione stessa e per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad. esse direttamente connesse.
Articolo 5 – Organi statutari.
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo.
Articolo 6 – Qualifica di socio e diritto di voto.
Tutti i soci hanno pari dignità di diritti e doveri.
La qualifica di socio è riservata a coloro i quali il Consiglio Direttivo ha accolto la domanda. È esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati, di maggiore età ed in regola con i pagamenti, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. In ogni organo associativo viene rispettato il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, comma secondo del Codice civile.
Articolo 7 – Diventare socio e non distribuzione degli avanzi di gestione.
Chi desidera diventare socio potrà farne domanda specificando: nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, attività svolta, recapiti telefonici ed indirizzo e-mail.
L’ammissione a socio dell’Associazione comporta l’accettazione delle norme del presente statuto. I soci si impegnano a collaborare nelle attività sociali. Infatti non è permessa, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi di riserva o di capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il socio può recedere dall’Associazione in ogni momento, rispondendo comunque per gli impegni precedentemente assunti con l’Associazione.
Il socio cessa di far parte dell’Associazione per dimissione volontaria o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, per la quale è ammesso ricorso entro 30 giorni.
Articolo 8 – Assemblea degli associati.
L’Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti. Possono avere diritto di voto solo i soci in regola con i pagamenti della quota sociale stabilita.
All’Assemblea spettano i seguenti compiti e poteri:
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il rendiconto preventivo e consuntivo;
- delibera, in seduta straordinaria, eventuali modifiche al presente statuto.
L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente in seduta ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale ed in via straordinaria quando lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci. La missiva o l’affissione nella bacheca delle comunicazioni presso la sede legale è la forma di pubblicità delle convocazioni assembleari.
I soci che non potessero presenziare per validi motivi potranno delegare in loro vece un altro socio di loro fiducia. Il singolo socio non potrà essere titolare di più di tre deleghe.
L’Assemblea delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza, in prima convocazione, della metà dei soci e, in seconda convocazione, dei soci effettivamente presenti.
Articolo 9 – Il Presidente,
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell’Associazione, ha il potere di firma, sovrintende all’andamento dell’Associazione, cura l’applicazione dello statuto. Controfirma i verbali delle Assemblee redatti dal Segretario.
In assenza del Presidente subentra, in sua vece, il Segretario.
Articolo 10 – Il Segretario.
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di carica vacante.
Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri eletti fra i soci.
I Consiglieri durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
I Consiglieri eleggono tra loro: il Presidente e il Segretario.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria una volta l’anno ovvero tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda dalla metà dei consiglieri.
Il Consiglio assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei soci componenti oppure ad un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio.
Il Consiglio può nominare un direttore, stabilendone le mansioni ed eventuali compensi.
Per il conseguimento degli scopi associativi, il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente di:
- aprire sedi secondarie in Italia ed all’estero;
- deliberare l’adesione ad organizzazioni o federazioni che abbiano analoghe finalità;
- aderire, in Italia o all’estero, a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- compiere ogni operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, ivi compresi mutui ipotecari passivi ed affidamenti presso istituti di credito.
Articolo 12 – Esercizio sociale.
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Articolo 13 – Quote sociali.
Le quote sociali verranno decise e rinnovate di anno in anno in sede di Consiglio Direttivo.
Le quote sociali debbono essere versate entro sette giorni dall’avvenuta comunicazione dell’accettazione della domanda d’ammissione all’Associazione.
Le quote possono essere mensili o annuali e debbono essere versate rispettivamente entro l’inizio del mese o all’inizio di ogni anno. La quota associativa è personale, intrasmissibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.
Articolo 14 – Patrimonio.
Il patrimonio sociale è costituito dalle quote sociali, nonché da eventuali lasciti, donazioni e contributi, beni mobili e immobili provenienti, a qualsiasi titolo, da persone fisiche, enti, istituti, società o imprese, pubbliche o private, sia provenienti dall’Italia che dall’estero, che intendessero concorrere alla realizzazione delle finalità sociali.
In caso di scioglimento dell’Associazione, tutti i beni verranno devoluti ad un’altra organizzazione avente analoghe finalità statutarie, previa consultazione dell’Olivet Assembly.
Articolo 15 – Scioglimento.
Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato dall’Assemblea in via straordinaria, convocata dalla maggioranza dei soci, nella quale siano presenti o rappresentati almeno due terzi degli stessi, in prima convocazione, e della metà più uno, in seconda convocazione.
La delibera sarà valida se riporterà il voto favorevole di almeno due terzi dei soci votanti.
Articolo 16 – Rinvio normativo.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile.